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Il calendario delle attività ad uso interno dell’associazione: mercatini e forni

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Lo statuto:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “I BOCHALERI”Statuto Bochaleri

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

L’Associazione “l Bochaleri” è costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo4/12/1997, n. 460

L’Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale ed ha sede in Venezia, Castello 1257

ART. 2 – DURATA E SCOPO SOCIALE

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato

L’associazione “I BOCHALERI” è un’associazione culturale, apartitica, senza fine di lucro ed ha per oggetto:

Il sostegno dei mestieri che rappresentano l’arte della produzione della ceramica.

La tutela delle tradizioni costruttive e creative inerenti ai prodotti realizzati dalla trasformazione delle argille.

La riscoperta della mariegola e la sua riproposizione, da simbolo storico della corporazione dei ceramisti veneziani, a elemento di continuità e di rispetto delle tradizioni.

La promozione e la divulgazione delle conoscenze, delle tecniche di lavorazione

della ceramica, in particolare attraverso attività didattica rivolta a bambini, giovani e adulti; inoltre tramite mostre, stampa specializzata ed attività di marketing.

L’incentivazione di un dibattito interno volto alla soluzione dei problemi comuni relativi ai laboratori, alle maestranze, al mercato.

L’effettuazione di attività commerciali occasionali e marginali connesse agli scopi istituzionali, nei limiti legali.

La raccolta di fondi inerenti agli scopi istituzionali, nei limiti legali e con qualsiasi modo

ART. 3 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione le ditte artigiane e gli artisti legati all’Arte della ceramica.

Possono farne parte anche hobbisti, appassionati e sostenitori.

Per diventare socio dell’Associazione è necessario inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, che la vaglierà ai fini dell’ammissione, sottoponendola anche all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il socio deve accettare in toto le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. L’adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari. Ogni socio in regola con le disposizioni del presente Statuto, partecipa all’Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali a meno che non ricopra già una carica esecutiva in “I Bochaleri”

Il socio di l Bochaleri” non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell’Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme previste dal Regolamento d’Ordine Interno.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

Le quote d’iscrizione e quelle associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, all’inizio di ogni anno di gestione.

Nell’accettazione della domanda a socio, non potranno esserci discriminazioni di alcun tipo.

ART. 4 – CATEGORIE DI SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Attivi;

c) Soci Onorari.

La distinzione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e ai doveri verso l’Associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione sottoscrivendo l’atto relativo.

I soci attivi sono quelli regolarmente iscritti.

I soci onorari sono coloro che hanno concorso con atti rilevanti ano sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi dell’Associazione.

La nomina a socio Onorario deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Non sono consentite forme di appartenenza transitoria all’Associazione.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissione;

b) decesso;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l’Associazione;

d) cessazione di partecipazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

e) mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.

In presenza dei presupposti di cui alle lettere a), b) ed e) del presente articolo, il socio viene depennato dal registro dei soci con delibera del Consiglio Direttivo.

Contro i provvedimenti di espulsione per gravi inadempienze e di cessazione di collaborazione, deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi delle lettere c) e d), il socio potrà presentare ricorso entro 30 giorni all’Assemblea.

Nell’attesa della decisione conclusiva, il socio perde il diritto di voto.

La perdita della qualifica di socio, prevista della lett. e), avviene quando il socio inadempiente, su invito scritto del Consiglio Direttivo, non ottemperi alla regolarizzazione delle due quote sociali pregresse prima della sessione di voto dell’Assemblea.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente e il vice Presidente;

d) Il Tesoriere;

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci che, alla data dell’assemblea generale siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione. L’assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ogni socio ha diritto a un voto.

In caso di assenza o impedimento, il socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta o in formato elettronico, da altro socio.

Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di 3 deleghe. La votazione tramite delega verrà disciplinata da un Regolamento d’Ordine Interno (R.O.I.). L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta

l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, preparato e presentato dal Consiglio Direttivo e per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, previste dal successivo nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione o ogni qualvolta lo riterrà

necessario il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal codice civile.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e via e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione specificando la data, l’ora, la sede della adunanza – sempre in territorio nazionale – e le materie da trattare; in caso di urgenza, a mezzo telefono, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti, In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta.

ART. 8 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Spetta all’assemblea:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo che dovrà essere accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Tesoriere;

b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;

c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione;

d) la decisione sulle mozioni presentate dai soci;

e) fissare l’entità della quota associativa annuale;

f) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

g) la nomina e la revoca del Tesoriere;

h) nominare i nuovi soci e dichiarare decaduti i perdenti diritto;

i) l’approvazione delle modifiche statutarie;

j) lo scioglimento dell’Associazione;

I) la nomina dei liquidatori;

m) la devoluzione del patrimonio residuo;

n) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo.

Le competenze dell’Assemblea non sono delegabili

ART. 9 — II CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea ordinaria degli Associati, è composto da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 12 (dodici) elementi.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori, i soci attivi ed i soci onorari, purché non percepiscano alcuna forma di compenso.

La candidatura al Consiglio Direttivo deve essere presentata 15 giorni prima dell’assemblea generale, purché la stessa sia stata convocata 30 giorni prima; in caso contrario la candidatura è validamente depositata sino al giorno precedente l’inizio dell’Assemblea Generale stessa. Il Consiglio Direttivo così formato, elegge, nella prima seduta successiva alla sua nomina, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere – che per delibera del Consiglio stesso può anche coincidere con il Segretario – cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, sovrintende alla gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione e garantisce la corretta predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, (entro il 31

dicembre ed entro il mese di giugno) rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio da sottoporre all’Assemblea degli Associati, di norma a cadenza semestrale e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

Il predetto Consiglio potrà curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già j ratificato dall’Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell’avviso scritto di convocazione, sempre nel territorio nazionale, inviato nominativamente almeno otto giorni prima; in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o per via telematica almeno due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri anche

partecipanti in teleconferenza.

Le deliberazioni prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di espulsione di un socio, di cui alla lett. c) dell’art 5, e della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalia carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

Se nel corso del mandato viene a mancare per dimissioni o per altro motivo un Consigliere designato dall’Associazione tra i soci attivi questi verrà sostituito da uno dei membri supplenti appositamente eletti.

Non è consentita la sostituzione, nel corso dello stesso mandato, di un numero di consiglieri maggiore al numero dei supplenti. In tal caso si dovrà procedere al rinnovo dell’intero consesso. La sostituzione dei consiglieri cessati con i membri supplenti dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. La durata del loro incarico coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto

all’Assemblea degli Associati nonché l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea degli Associati:

a) la nomina a socio onorario di coloro i quali hanno i requisiti previsti dall’art.4, comma 5°;

b) le domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci;

c)l’ammontare della quota associativa annuale.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall’Organo stesso, ai suoi componenti.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per non più di due mandati consecutivi.

ART. 10 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale di “I Bochaleri” e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare l’Assemblea degli Associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo

nonché formulare l’ordine del giorno;

b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

tn caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente a condizione che l’assenza o l’impedimento siano provati.

Qualora venga a mancare in maniera permanente l’opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza della carica.

ART. 11 – TESORIERE

Il Tesoriere esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità e che non hanno rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l’Associazione.

Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni e può essere confermato.

ART. 12 – CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata biennale e non sono retribuite.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.

ART. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a) i contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

b) i contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

c) i rimborsi derivanti da convenzioni;

d) i beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo;

e) le oblazioni, donazioni, lasciti che pervengono da persone fisiche e giuridiche purché possano essere accettati senza condizioni o oneri che in qualsiasi modo possano limitare l’autonomia dell’Associazione;

f) i contributi, sussidi, elargizioni da parte dei privati cittadini, società, enti pubblici e privati;

g) le attività finanziarie derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;

h) le entrate derivanti dalle quote associative annuali dei soci attivi e fondatori;

i) qualsiasi altra entrata che possa concorrere all’aumento patrimoniale in linea di rigida coerenza con le politiche di raccolta fondi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone

l’Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

E’ vietato all’Associazione distribuire anche in via indiretta, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge. Gli avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario per l’anno successivo che verrà ratificato dall’Assemblea che approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo solo in presenza del voto favorevole della maggioranza semplice degli Associati.

Dopo la liquidazione di tutte le passività, i beni potranno essere devoluti ad altra

Organizzazione che persegue finalità analoghe secondo le procedure previste dalla legge e salvo eventuale diversa destinazione da questa imposta.

A

RT. 16 – RINVIO

Per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, della legge 266/1991 e del D.Lgs. 460/1997 e successive loro modificazioni e integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto

Venezia 27/XI/2011