Deliberazione del Maggior Consiglio, 13 settembre del 1323

Documenti: di ceramica e di carta (o pergamena…) e non solo

Presentiamo qui uno dei documenti che sono stati più volte citati, trascritti e studiati da quanti si sono occupati di storia della ceramica veneziana. Ma forse è la prima volta che, oltre al testo, si fa conoscere anche l’immagine del documento. Si tratta di una deliberazione presa dal Maggior Consiglio. La data è il 13 settembre del 1323.

Il segno di croce a sinistra sta a significare che la deliberazione è stata approvata.

Il Maggior Consiglio concede a quelli che fanno scutellas de petra di poterle cuocere in casa loro, ma rigorosamente durante la notte.

ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 15 [Fronesis], c. 117v.
ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 15 [Fronesis], c. 117v.
Quod illi qui faciunt scutellas de petra possint coquere dictas scutellas in domibus suis in quibus habitant in contratis Veneciarum ut consuete erant coquendo ipsas scutellas de nocte tamen a tertia campana in antea, et si coquerent de die usque ad dictam horam cadunt in penam soldorum decem grossorum pro quolibet et qualibet vice secundum quod continetur in prima  inhibicione. Et si consilium et cetera. Et fuit consultum per .v. Dominorum de nocte.

ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 15 [Fronesis], c. 117v.

Ecco una traduzione di massima:
Che coloro che fanno scodelle di terra possano cuocere dette scodelle nelle stesse case in cui abitano nelle contrade di Venezia come di consueto, cuocendo le stesse scodelle di notte, tuttavia prima della terza campana, e se cuocessero di giorno, a partire da detta ora siano puniti con la multa di dieci soldi di grossi per ogni volta, secondo quanto è contenuto nella prima proibizione. E se il Consiglio ecc. E’ stato acquisito il parere dei V Signori di notte.

l significato di questo documento non è solo quello, finora assodato, che gli scuteleri potevano cuocere i loro lavori in casa propria, e comunque solo alla notte. C’è un riferimento a una legge precedente (non ancora rintracciata); sembra di capire che, con questa norma successiva, il limite per la cottura notturna sia stato posticipato alla “tertia campana”, vale a dire tre ore dopo l’alba. Questo, evidentemente, per venire incontro alle esigenze di chi temeva di dover pagare la multa prevista per chi cuoceva durante il giorno, nei casi in cui si fosse reso necessario prolungare la cottura notturna anche oltre l’alba.

Come è stato osservato in precedenza, è interessante sapere che l’abitazione e il laboratorio coincidevano.

 

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